Registrare una conversazione cui si partecipa non è reato

Registrare una conversazione cui si partecipa non è reato
21 Giugno 2016: Registrare una conversazione cui si partecipa non è reato 21 Giugno 2016

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che le registrazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, in quanto non rientrano nel concetto di “intercettazione” in senso tecnico, ma si risolvono in una forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Ancora una volta in tale senso si è pronunciata la Cassazione (sez. II Penale) con la recentissima sentenza n. 24288/16. Al riguardo le Sezioni Unite aveva già evidenziato che “in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la “terzietà” del captante. L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica di un colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare un forma di autotutela a garanzia della propria difesa, con l’effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale” (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747). E’ importante sottolineare che, anche in pregresse sentenze, la Corte di Cassazione ha rammentato che sia in caso di una conversazione che di una telefonata, qualora queste vengano registrate da una delle persone che vi partecipano, non sussiste neppure la violazione delle disposizioni contenute nel Testo unico sulla “privacy”.

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